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Circolare Inail: Lavorare da casa

Circolare n. 48 del 2 novembre 2017

Per lavoro agile o smart working deve intendersi la possibilità di lavorare in un luogo che non sia necessariamente l’azienda, ed in orari flessibili che non siano per forza quelli “di ufficio”. Il “lavoro agile” consente infatti ai dipendenti di svolgere il proprio lavoro in parte in azienda e in parte da casa.  Il concetto di smart working, infatti, si lega più che al luogo ed agli orari di lavoro al raggiungimento di determinati risultati, indipendentemente da quando e dove si lavora per raggiungerli. Potrà, dunque, dirsi addio alla classica postazione fissa in ufficio per le “canoniche” otto ore lavorative: il dipendente, infatti, potrà svolgere le proprie mansioni in qualsiasi luogo, anche da casa o in altro ufficio decentrato rispetto all’azienda.

Come funziona

Tramite accordo, datore e dipendente possono pattuire che quest’ultimo svolga la prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. La medesima possibilità è riconosciuta anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Al dipendente potranno essere riconosciuti i medesimi incentivi di carattere fiscale e legati agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato svolto in forma ordinaria. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il trattamento economico

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Gli infortuni e le malattie

 Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponde a criteri di ragionevolezza, il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. L’accordo e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego ex art. 9-bis D.L. n. 510/1996.

La sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro, a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.