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Quando è obbligatorio l’estintore in azienda?

Esiste oppure no, l’obbligo di dotare di almeno un estintore un ambiente di lavoro?

Cominciamo suddividendo due casi:

  1. il locale supera i 400 mq
  2. il locale ha una superficie inferiore ai 400 mq.

Nella prima tipologia di attività l’estintore è obbligatorio; si applica infatti la norma (serve anche il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi) che prevede anche gli estintori.
Ne dovrà essere installato almeno uno ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano (o compartimento) e di uno per ciascun impianto a rischio specifico (es. quadro elettrico generale, generatore di calore, ecc.). Questi dovranno essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, in modo che la distanza che una persona debba percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 metri. Gli estintori dovranno avere una carica minima pari a 6 kg ed una capacità estinguente non inferiore a 34A – 144B C (questa sigla è una codificazione standard, della tipologia e dell’entità degli incendi che sono in grado di contrastare efficacemente).

Nel secondo caso occorre fare un ulteriore suddivisione:

  • sono presenti lavoratori dipendenti;
  • non sono presenti lavoratori dipendenti.

Se ci sono dipendenti l’estintore è obbligatorio. Infatti, la norma prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio. Il D.Lgs 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi (ad es. estintore) e per tutelare l’incolumità dei lavoratori anche se si hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile.
Un locale invece che non ha lavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81/08, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme sopra richiamate. Tuttavia anche in questo caso, è consigliato valutare i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale.

Ufficio

Gli uffici (o le aziende) al cui interno sono presenti più di 300 persone, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; pertanto per questa tipologia di attività l’estintore è obbligatorio. La normativa di riferimento indica di utilizzare le prescrizioni previste per le attività a rischio di incendio elevato. Viene inoltre prescritta l’installazione di uno o più estintori anche presso gli archivi (oltre che sulle vie di fuga e presso i luoghi e gli impianti a rischio specifico) a seconda della superficie.
 
Negli uffici con presenza di persone in numero inferiore a 300 unità (con la presenza di almeno un lavoratore diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.

Condominio

I condomini (ovvero gli edifici destinati ad uso civile) di altezza antincendio superiore a 24 metri, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Per tutte queste attività (con eccezione dei condomini per i quali sono previsti degli idranti) è obbligatorio installare degli estintori. La quantità e la tipologia degli estintori da prevedere è la seguente:
• Attività 77 (condomini con altezza maggiore di 24metri): Non è obbligatorio l’estintore. La norma richiede una rete idrica antincendio e l’installazione di idranti / naspi.
• Attività 74 (Centrali Termiche): E’ obbligatorio l’estintore in ogni locale, installato in prossimità di ogni generatore di calore. Questo deve avere una capacità estinguente almeno pari a 21A
• Attività 75 (Autorimesse): Sono obbligatori gli estintori, da installare nella corsia di manovra (in prossimità dell’ingresso ed equamente distribuiti nella stessa, in posizione ben segnalata e facilmente visibile), in numero almeno pari ad uno ogni cinque autoveicoli (per i primi venti autoveicoli); per i rimanenti, uno ogni 10 autoveicoli (fino a 200 autoveicoli); oltre 200 uno ogni venti autoveicoli. Questi devono essere omologati per fuochi tipo A, B, C ed avere una capacità estinguente almeno pari a 21A

Bar, ristoranti etc

Un bar, destinato ad attività di somministrazione di cibo e bevande, al cui interno non sia effettuata alcuna attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (discoteca, concerti, slot machine, ecc.…) non è un attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco.
Tuttavia quando presso un bar sussiste la presenza di almeno un lavoratore (diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.